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ICI
Imposta Comunale sugli Immobili

Chi deve pagare
L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie) anche se non residenti nel territorio dello Stato;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.

Calcolo dell'imposta
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile. Rivalutata del 5%, e infine  moltiplicata:
a. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
c. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la b.i. è data dal valore venale in comune commercio.
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per  intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato se lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

Quando pagare
Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate. La prima rata (acconto) deve essere versata entro il 30 Giugno ed è pari al 50% dell’imposta dovuta determinata applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente, tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile posseduto nei sei mesi dell’esercizio corrente. La seconda rata (saldo) deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, determinata applicando aliquota e detrazioni nello stesso vigenti. In alternativa il contribuente, entro il 30 giugno, può decidere di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, determinandone l’importo facendo riferimento alle condizioni che il Comune ha stabilito per l’anno in corso.

La dichiarazione
La dichiarazione originaria ICI deve essere presentata dal soggetto che per la prima volta assume la qualità di contribuente ICI. La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni nella soggettività passiva e nella destinazione dell'immobile tali da determinare un divrso debito di imposta. In tal caso devono essere denunciate le modificazioni intervenute. La dichiarazione ICI deve essere consegnata al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dove pagare
Il pagamento dell’imposta per l’anno 2006 dovrà essere effettuato tramite versamento  sul c.c postale n. 12081626, intestato a : COMUNE DI SERRUNGARINA – I.C.I Servizio Tesoreria.

Aliquote e detrazioni vigenti (2006)
Con Delibera n. 27 del 04/03/06, la Giunta Comunale ha stabilito le seguenti aliquote:

5 per mille con detrazione d'imposta pari ad  Euro 103.29 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale (art. 8 Regolamento Comunale ICI);
- 5 per mille senza detrazione d'imposta per gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti fino al 2° grado (art. 9 del Regolamento Comunale ICI) e per gli immobili concessi in locazione (art. 10 Regolamento ICI);
- 6 per mille senza detrazione per le unità immobiliari possedute in aggiunta dell'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti, pur non integrando le ipotesi di cui al punto a) e per gli immobili diversi dalle abitazioni, escluse le aree fabbricabili;
- 7 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale ICI, o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione) e per le aree fabbricabili (Valori aree delibera G.C. 83 del 29/04/03).

Le detrazioni d'imposta sono determinate nelle seguenti misure:

- Euro 103,29: detrazione per l'abitazione principale
- Euro 206,58: maggiore detrazione spettante al pensionato che ha compiuto 65 anni al 31.12.2004 con reddito del nucleo familiare annuo non superiore a Euro 9.296,22 purchè proprietario di un'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in tutto il territorio nazionale.

arrow_black.gifScarica l'allegato Delibera G.C n. 83 del 29/04/03

Scarica la modulistica:
arrow_black.gifDichiarazione per immobile locato in forza di un contratto regolarmente registrato
arrow_black.gifICI-Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per maggiore detrazione 
arrow_black.gifICI-Richiesta rimborso 
arrow_black.gifICI-Trasferimento versamenti a favore di contitolari 
arrow_black.gifICI-Dichiarazione immobile in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al 2° grado 
 

 ICI - Valore Venale Aree 2007
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